Ambiente & Sicurezza



Politica ambientale - Riva Fire
R.E.A.CH. Riva Fire

Regolamento Europeo


n°1907/2006 "REACH"



R.E.A.CH - acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche e sul loro utilizzo sicuro. R.E.A.CH. ha sostituito molte norme comunitarie riguardanti le sostanze chimiche e svolge una funzione complementare rispetto ad altre normative ambientali e di sicurezza.

R.E.A.CH. Riva FireIl Gruppo RIVA ha seguito l’evoluzione del Regolamento (EU) 1907/2006 REACH sin dall’inizio del suo sviluppo normativo, assumendo l’onere affidato all’industria di provare la sicurezza per la salute umana e l’ambiente. delle sostanze chimiche prodotte e utilizzate nei propri processi produttivi  
La Direzione del gruppo ha assegnato le risorse umane e finanziarie necessarie all’implementazione del Regolamento il cui innovativo principio “no data no market” ha reso necessario un approccio multifunzionale ed integrato sia a livello centrale che periferico per garantire la continuità del business e prevenire qualsiasi criticità nei vitali processi di approvvigionamento, fabbricazione e immissione sul mercato dei prodotti siderurgici.  La natura stessa del nuovo Regolamento, strumento normativo cogente in tutti gli stati dell’Unione, ha richiesto nei confronti delle società europee del Gruppo Riva un’attività d’indirizzo e di coordinamento centrale con attenzione alle specificità dei singoli mercati e dei diversi quadri normativi nazionali di operatività. Le società del Gruppo RIVA possono rivestire contemporaneamente il ruolo di produttore, di importatore e di utilizzatore a valle  di sostanze secondo i criteri stabiliti dal REACH.


R.E.A.CH. Riva Fire

Per l’industria siderurgica, l’anno 2010 con la scadenza del 30 novembre per la registrazione delle sostanze prodotte e/o importate al sopra delle 1000 tonnellate ha rappresentato il momento di massimo impegno. Nel Gruppo RIVA sono state effettuate con successo 16 registrazioni per 10 sostanze così come le notifiche previste dal nuovo Regolamento (CE) 1272/2008 CLP. In particolare, l’entità legale ILVA S.p.A ha registrato la sostanza iron (Fe) Einecs  no. 231-096-4 / CAS no. 7439-89-6 in modalità congiunta con il dichiarante capofila e il supporto tecnico–scientifico del consorzio Iron Plaftorm Services Ltd. (http://www.iron-consortium.org).

Nel corso del 2011 particolare attenzione è stata rivolta ad azioni di natura strutturale e di sistema per assicurare l’integrazione dei principi del REACH nelle pratiche lavorative quotidiane. Continua il monitoraggio del flusso di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'azienda (es. fornitori, clienti, autorità competenti), oltre che del profilo di sicurezza delle sostanze utilizzate nei processi di produzione, promuovendo, qualora necessario, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche alternative.

I prodotti siderurgici del Gruppo RIVA rientrano nella definizione di  “articolo” data dal Regolamento (Art. 3). In particolare,  l’interpretazione coerente delle linee guida dell’Agenzia ECHA sui “requisiti delle sostanze negli articoli” espresse in appendice 3, ha condotto EUROFER l’Associazione Europea dei Produttori d’acciaio a considerare che i prodotti siderurgici appartengono alla categoria degli “articoli senza rilascio intenzionale di sostanze” e  che pertanto non necessitano di registrazione (Art. 7.1.a  - Art. 7.1.b).


Per quanto attiene all’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli previsto dall’articolo 33 del Regolamento in oggetto, confermiamo inoltre che nessuna delle sostanze altamente preoccupanti ( SVHC), incluse nella lista aggiornata delle sostanze candidate all'inclusione finale in allegato XIV, è presente nei nostri prodotti in concentrazione superiore allo > 0,1 %  peso/peso dell’intero articolo,
Vi assicuriamo che continuiamo ad osservare l’evoluzione di questa Lista e nel caso di sviluppi rilevanti per la nostra produzione ve ne daremo immediata informazione. E’ possibile consultare in questo sito la sezione  Documentazione Reach dell’entità legale di pertinenza per ulteriori precisazioni e scaricare le relative dichiarazioni.

La nostra organizzazione continua a monitorare con estrema attenzione l’evoluzione del Regolamento REACH e della normativa ad esso collegata per assicurare oltre al rispetto dei requisiti, la diffusione e lo scambio delle informazioni nelle proprie realtà operative e lungo l’intera catena produttiva e commerciale.